Sez. 1, Sentenza n. 1385 del 19/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 201490 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Impugnante il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile - Ma che si giovi dell'effetto estensivo del ricorso del coimputato - Condanna al pagamento delle spese ed al versamento alla cassa delle ammende - Necessità.
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso
Deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, anche se si giovi dell'effetto estensivo del ricorso del coimputato, l'impugnante, il cui ricorso per cassazione sia stato dichiarato inammissibile. Infatti, l'obbligo al pagamento di tali esborsi, in quanto generato dalla condanna inutilmente impugnata, sopravvive autonomamente e non è scalfito, nella sua efficacia vincolante, dagli effetti di un beneficio derivatogli "ope legis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)