Sez. 4, Sentenza n. 46344 del 14/10/2014 Ud. (dep. 10/11/2014) Rv. 260741 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità del ricorso - Estensione degli effetti del ricorso proposto dal coimputato - Condanna al pagamento delle spese ed al versamento alla cassa delle ammende - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)