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Sez. 4, Sentenza n. 46344 del 14/10/2014 Ud. (dep. 10/11/2014) Rv. 260741 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità del ricorso - Estensione degli effetti del ricorso proposto dal coimputato - Condanna al pagamento delle spese ed al versamento alla cassa delle ammende - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260741-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)