Sez. 2, Sentenza n. 24575 del 08/05/2001 Ud. (dep. 15/06/2001) Rv. 219640 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Attestazione dello stato di convivenza del consegnatario con l'interessato - Presunzione di veridicità - Contrastabilità - Condizioni - Autocertificazione dell'interessato - Sufficienza - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata - attesa la libera valutazione attribuita al giudice - ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una "autocertificazione" della insussistenza della situazione di convivenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)