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Sez. L, Sentenza n. 6804 del 03/07/1990 (Rv. 468099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - SINDACATO DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INCENSURABILITÀ DELLE SCELTE TECNICHE E PRODUTTIVE DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - SINDACATO DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INCENSURABILITÀ DELLE SCELTE TECNICHE E PRODUTTIVE DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*

Il Sindacato del giudice sul licenziamento collettivo, oltre che riguardare la ricorrenza del presupposto di fatto della ristrutturazione aziendale con riduzione di personale (il cui difetto ne comporta la qualificazione come individuale), può estendersi al controllo della osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare, tenendo altresì conto che l'incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla ristrutturazione aziendale, bensì diretto ad eliminare un dipendente sgradito o di scarso rendimento. (V 6882/88, mass n 461128; (Conf 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)