Sez. L, Sentenza n. 316 del 14/01/1981 (Rv. 410758 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE - SILENZIO DELLA PA - VALORE DI RIGETTO - ESCLUSIONE - LIMITI - PENDENZA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE SUL RICORSO AMMINISTRATIVO ANCORA PENDENTE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCANZA DI TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE - SILENZIO DELLA PA - VALORE DI RIGETTO - ESCLUSIONE - LIMITI - PENDENZA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE SUL RICORSO AMMINISTRATIVO ANCORA PENDENTE - AMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970 n 639, la Mancanza di una tempestiva pronunzia del comitato regionale non rende definitiva la decisione impugnata, che abbia riconosciuto il diritto alla pensione di invalidita, ma elimina solo l'impedimento all'Esercizio della Azione giudiziaria. Infatti, al silenzio della pubblica amministrazione non puo attribuirsi, per principio, valore di rigetto, se non in forza di una specifica volonta di legge e questa non puo semplicemente desumersi dalla previsione che di fronte a quel silenzio l'interessato puo ricorrere all'Esercizio dell'Azione giudiziaria. Pertanto, stabilendo la disciplina delle prestazioni previdenziali che la relativa tutela si attua dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi o la scadenza dei termini per le decisioni relative, non attraverso l'impugnazione di queste ultime o dei comportamenti omissivi degli organi tenuti ad emetterle, ma attraverso un accertamento giudiziale diretto ed autonomo, in pendenza di questo nulla impedisce che sia ancora emanata, con esito, in ipotesi, favorevole all'assicurato, la decisione sul ricorso amministrativo ancora pendente. (V 2947/77, mass n 386493; (Conf 6032/78, mass n 395848).*
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)