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Sez. U, Sentenza n. 5655 del 29/10/1982 (Rv. 423425 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423425-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla domanda con la quale il pubblico dipendente invochi integrazioni retributive per l'espletamento di mansioni superiori rispetto alla qualifica riconosciutagli, non trova limitazioni o deroghe per il fatto che l'ordinamento interno dell'ente datore di lavoro neghi Rilevanza all'Esercizio di fatto di dette mansioni superiori, trattandosi di circostanza che non incide sulla stretta inerenza al rapporto di pubblico impiego della pretesa fatta valere, e non trasforma quest'ultima in una Azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.. (V 2702/80, mass n 406482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)