Sez. U, Sentenza n. 2702 del 24/04/1980 (Rv. 406482 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti ad un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, quale un ente ospedaliero, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il caso in cui il dipendente, assumendo l'Esercizio di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli, chieda di essere 'indennizzatò, sotto il profilo dell'indebito arricchimento del datore di lavoro, ai sensi dell'art 2041 cod civ, atteso che tale domanda, indipendentemente dalla prospettazione data dall'attore, e da ogni questione sul suo fondamento nel merito (come quella dell'applicabilita o meno al pubblico impiego dello art 13 dello statuto dei lavoratori), sostanziandosi nella richiesta di una maggiore retribuzione, si ricollega in via immediata e diretta al predetto rapporto di pubblico impiego ed ai correlativi obblighi del datore di lavoro. (V 1865/77, mass n 385587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)