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Sez. U, Sentenza n. 279 del 17/01/1986 (Rv. 443916 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA RICONOSCIUTA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443916-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA RICONOSCIUTA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale il pubblico dipendente, assumendo lo espletamento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli, chieda un indennizzo per indebito arricchimento dell'amministrazione datrice di lavoro, si traduce sostanzialmente nella pretesa di una maggiore retribuzione, non essendo riconducibile, nonostante la suddetta prospettazione dell'attore, nell'ambito dell'Azione generale di cui all'art. 2041 cod. civ., nemmeno quando l'ordinamento interno di detta amministrazione neghi Rilevanza all'Esercizio di fatto di mansioni superiori (nella specie, trattandosi di dipendente di unità sanitaria locale, art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761). La domanda medesima, pertanto, ricollegandosi in via immediata e diretta al rapporto di pubblico impiego ed ai diritti ad esso inerenti, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario e spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 5905/83, mass n 430749; (V 5655/82, mass n 423425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)