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Sez. 2, Sentenza n. 21779 del 11/10/2006 (Rv. 593032 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Sussistenza dell'elemento soggettivo nelle relative violazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Incertezza sulla normativa applicabile - Circostanza di per sè idonea a costituire valida esimente di colpevolezza - Esclusione - Fondamento - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593032-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A.. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore. (Nella fattispecie, relativa al trasporto di rifiuti senza la indicazione della loro quantità nell'apposito formulario di identificazione - articoli 15 e 52 d.lgs.5 febbraio 1997 n.22 e regolamento di attuazione n.145 del 1998 - il tribunale aveva accolto la opposizione perché l'incertezza della suddetta normativa, in particolare in ordine al momento su cui la indicazione della quantità dei rifiuti doveva essere eseguita - se, cioè, alla partenza ovvero, come sostenuto dalla società opponente, all'arrivo, e a carico dell'impresa trasportatrice -, integrava circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente di colpevolezza: la S.C. ha accolto il ricorso della provincia, che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione, e cassato la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)