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Sez. U, Sentenza n. 467 del 02/03/1964 (Rv. 300598 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATO ESTERO - TRATTATO NATO - ATTIVITA SPIEGATA IN ITALIA DALLA USA - SETAF - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - GIURISDIZIONE ITALIANA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300598-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATO ESTERO - TRATTATO NATO - ATTIVITA SPIEGATA IN ITALIA DALLA USA - SETAF - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - GIURISDIZIONE ITALIANA - FATTISPECIE.*

L'attivita esplicata dallo united states army soutern european, task force (usasetaf), vicenza military post rientra nelle previsioni del trattato n a T o, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 1 agosto 1949 n.465. Detta attivita, dato il suo indiscusso carattere pubblicistico, e sottratta ad ogni ingerenza della sovranita dei singoli stati membri dell'alleanza, tra i quali e lo stato italiano, anche per quanto attiene all'Esercizio della funzione giurisdizionale. Tale principio, pero, e valido solo con riferimento a quelle attivita della NATO che siano riconducibili al diritto pubblico, in quanto riflettenti la sua organizzazione o la Costituzione di rapporti posti in essere in funzione della sua sovranita. Questa limitazione si estende anche all'attivita militare svolta in Italia dagli organi della NATO, poiche dalla sua natura pubblicistica non puo farsi discendere la conseguenza che qualunque atto dello stato estero ospitato che abbia comunque relazione, anche indiretta, con il funzionamento dei suoi organi militari operanti in Italia, debba considerarsi, ai fini della immunita giurisdizionale, come compiuto iure imperii. Sulla base della fondamentale distinzione tra Atti posti in essere nell'Esercizio di poteri sovrani ed Atti negoziali di diritto privato, distinzione che spiega i suoi effetti anche nei confronti degli stati aderenti alla NATO, deve ritenersi che solo l'attivita interna di organizzazione degli uffici militari, per la sua diretta connessione con i compiti propri del patto Atlantico, rientra nella sfera del diritto pubblico e rimane sottratta alla giurisdizione italiana, mentre ne restano esclusi, rimanendo pertanto soggetti a tale giurisdizione, i contratti stipulati dai detti uffici con i privati e che abbiano per oggetto rapporti dai quali esuli ogni idea di sovranita, anche se gli stessi tendano al procacciamento di mezzi o servizi da utilizzare per l'attuazione dei compiti propri degli organi della NATO. Tale criterio distintivo e stato accolto dall'art. 9, n. 4 del la convenzione di Londra 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955 n 1335, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro e di impiego con i privati cittadini dello stato ospitante (nella specie, e stato ritenuto che spettasse alla giurisdizione italiana decidere una controversia derivante dalla assunzione, da parte della usa, setaf, military post di vicenza, di un privato cittadino italiano quale addetto ai servizi di cucina).*

Riferimenti normativi: Legge 01/08/1949 num. 465 art. 1, Legge 30/11/1955 num. 1235 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)