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Sez. 3, Sentenza n. 7909 del 04/04/2014 (Rv. 630750 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. | Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 - Responsabilità sostitutiva dello Stato ricevente per eventi dannosi provocati da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell'esercizio delle sue funzioni - Esonero - Applicazione di un contratto - Nozione di contratto - Accordo negoziale - Necessità - Fattispecie in tema di relazione negoziale da "contatto sociale".
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630750-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O.

Ai sensi dell'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335), l'esonero dalla responsabilità sostitutiva, prevista a carico dello Stato ospitante per ogni evento dannoso provocato da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell'esercizio delle sue funzioni, opera allorché la richiesta di indennità trovi la sua ragione giustificativa nell'applicazione di un contratto, da intendere - secondo i canoni internazionali pattizi - come accordo bilaterale (o plurilaterale) su singole clausole, che vanno adempiute dalle parti contraenti. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che l'esonero da responsabilità potesse operare in favore dello Stato italiano, in relazione alla domanda risarcitoria da errato trattamento medico effettuato in Italia da una struttura sanitaria statunitense, proposta dal coniuge di un militare - e poi dipendente civile - della U.S. Navy, ritenendo estranea alla nozione di contratto, di cui alla norma summenzionata, il contratto da "contatto sociale" frutto di elaborazione giurisprudenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 8, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)