Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241543 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Beni costituenti monumento - Soggetto attivo - Sindaco - Ammissibilità - Ragioni.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)