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Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 01/03/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 202073 - 01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Danneggiamento | Reato di cui all'art. 733 cod. pen. - Reato "proprio" riferibile al solo proprietario privato - Configurabilità - Esclusione - Sindaco di un comune - Concorso nel reato - Non quale "extraneus", ma quale compartecipe con il privato - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202073-01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Danneggiamento

Il reato di cui all'art. 733 cod. pen., come risulta dall'intitolazione generale (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), dalla indicazione quale soggetto attivo con il termine "chiunque", dalla previsione alternativa o differenziata del suo oggetto (un monumento o altra cosa propria), nonché dall'evidente finalità di tutela del patrimonio culturale nazionale, non costituisce reato "proprio" nel senso della riferibilità al solo proprietario privato. Di conseguenza, il Sindaco di un Comune può in via di principio concorrere nello stesso reato non quale "extraneus", ma quale compartecipe con il privato, allo stesso titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)