Sez. L, Sentenza n. 1012 del 23/02/1989 (Rv. 461977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - PLURALITÀ DI EVENTI MORBOSI - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - PLURALITÀ DI EVENTI MORBOSI - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Con riguardo al licenziamento del lavoratore subordinato per superamento del periodo di comporto, poiché il concetto di malattia è unitario agli effetti della disciplina posta dall'art. 2110 cod. civ., sia essa continuativa che discontinua, rileva unicamente il fatto che la pluralità di eventi morbosi sia, o meno, espressamente prevista dal contratto collettivo ai fini del mantenimento del rapporto di lavoro per un determinato periodo, senza che possa distinguersi nell'ambito delle malattie discontinue, secondo che siano più o meno frequenti o più o meno intervallate nel tempo. (V 5294/88, mass n 459958; (V 1157/88, mass n 457393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)