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Sez. L, Sentenza n. 1157 del 04/02/1988 (Rv. 457393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO DEL TERMINE ESTERNO - ANNO SOLARE EX ART. 55 DEL C.C.N.L. 25 SETTEMBRE 1976 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO DEL TERMINE ESTERNO - ANNO SOLARE EX ART. 55 DEL C.C.N.L. 25 SETTEMBRE 1976 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI - NOZIONE.*

Con riguardo al licenziamento per eccessiva morbilità del lavoratore subordinato, che trova la sua regolamentazione non già nella disciplina limitativa del licenziamento individuale, né in quella generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., ma nel disposto dell'art. 2110 cod. civ., che rimette alla fonte privilegiata della contrattazione collettiva la concreta Determinazione della durata dell'Obbligo giuridico del datore di lavoro di non recedere dal rapporto, per anno solare - ai fini del computo del termine esterno previsto dall'art. 55 C.C.n.L. 25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali - deve intendersi, non già l'anno civile decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre, ma il periodo di 365 giorni decorrenti dalla data del primo episodio morboso (o, a ritroso, da quella del licenziamento). (Conf 1973/84, mass n 434048).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)