Sez. 6, Sentenza n. 33165 del 29/05/2012 Cc. (dep. 23/08/2012) Rv. 253196 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Parere del pubblico ministero - Mancata acquisizione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3-bis cod. proc. pen, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)