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Sez. 2, Sentenza n. 29045 del 20/06/2014 Cc. (dep. 04/07/2014) Rv. 259984 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259984-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima, a cura della parte richiedente alla persona offesa, è rilevabile d'ufficio e non può essere sanata fino al formarsi del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio sia il provvedimento di revoca della misura sia quello di rigetto dell'appello cautelare, sebbene la causa di inammissibilità dell'istanza non fosse stata dedotta tra i motivi di impugnazione proposti al tribunale della libertà ex art. 310, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)