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Sez. 2, Sentenza n. 1109 del 17/04/1971 (Rv. 351179 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351179-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare e controllare l'ammissibilita, l'attendibilita e la concludenza delle prove, scegliere le risultanze istruttorie ritenute piu idonee a provare i fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, individuare l'esistenza di presunzionì tuttavia il medesimo e tenuto a fornire una motivazione adeguata, che consenta il controllo del procedimento logico seguito ai fini della decisione. (Conf 2424'70, mass n 348672' 455'70, mass n 345454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)