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Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015 (Rv. 637583 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Determinazione globale - Legittimità - Esclusione - Adeguata motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637583-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)