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Sez. L, Sentenza n. 5460 del 10/10/1988 (Rv. 460065 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONDOTTA DENUNCIATA - MOMENTO DELIBERATIVO E MOMENTO ATTUATIVO - RILEVANZA DEL SECONDO - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA IN TEMA DI REVOCA DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA DELIBERATA DA UN'U.S.L..*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460065-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONDOTTA DENUNCIATA - MOMENTO DELIBERATIVO E MOMENTO ATTUATIVO - RILEVANZA DEL SECONDO - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA IN TEMA DI REVOCA DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA DELIBERATA DA UN'U.S.L..*

Nella ipotesi in cui la condotta denunciata ex art. 700 cod. proc. civ. abbia un momento deliberativo ed uno attuativo, che possono verificarsi in luoghi diversi, deve farsi riferimento, ai fini della Competenza territoriale per la misura d'urgenza richiesta, non al momento deliberativo della condotta denunciata ma a quello in cui essa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante. (nella specie la S.C. - in un'ipotesi di revoca del servizio di guardia medica - ha affermato la Competenza per territorio, in Sede di procedura d'urgenza, del pretore del luogo dove prestava servizio il dipendente e non già del pretore del luogo dove aveva Sede l'U.S.l. che aveva deliberato la revoca suddetta). (V 4117/87, mass n 452893; (Conf 4781/86, mass n 447479; (Conf 783/84, mass n 433014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)