Sez. L, Sentenza n. 783 del 01/02/1984 (Rv. 433014 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RICHIESTO "ANTE CAUSAM" DAL LAVORATORE PER LA RIAMMISSIONE NEL POSTO DI LAVORO OCCUPATO PRIMA DELLA COLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RICHIESTO "ANTE CAUSAM" DAL LAVORATORE PER LA RIAMMISSIONE NEL POSTO DI LAVORO OCCUPATO PRIMA DELLA COLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi in cui la condotta denunciata ex art. 700 cod. proc. civ. abbia un momento deliberativo ed uno attuativo, che possono verificarsi in luoghi diversi, deve farsi riferimento, ai fini della Competenza territoriale per la misura d'urgenza richiesta, non al momento deliberativo della condotta denunciata ma a quello in cui essa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante; pertanto, nel caso in cui il provvedimento di urgenza richiesto (ante causam) dal lavoratore consista nella riammissione nel posto di lavoro occupato prima della pretesa illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni, la Competenza territoriale appartiene al pretore del luogo in cui si trova il posto di lavoro, e quindi, ove l'azienda abbia una pluralità di stabilimenti ubicati in territori compresi in mandamenti diversi, il luogo in cui si trova il posto di lavoro va determinato con riguardo allo stabilimento, singolarmente inteso, in cui il lavoratore prestava la sua opera. (V 6412/83, mass n 431152; (V 860/83, mass n 425619; (V 2955/82, mass n 420883; (213/80, mass n 403599; (2704/79, mass n 399028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)