Sez. 3, Sentenza n. 6073 del 30/05/1995 (Rv. 492587 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Condizione - Riconoscibilità dei vizi al momento della conclusione del contratto - Consegna della merce successiva alla conclusione del contratto - Garanzia predetta - Operatività.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491 cod. civ., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso in cui la consegna della merce (nella specie, partita di marmo risultata, alla posa in opera, con inaccettabili variazioni di colore rispetto al campione) sia stata successiva alla conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)