Sez. 2, Sentenza n. 851 del 26/01/2000 (Rv. 533176 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Condizione - Riconoscibilità dei vizi al momento della conclusione del contratto - Consegna della merce successiva alla conclusione del contratto - Garanzia predetta - Operatività.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI
In tema di vendita, la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta che esclude la garanzia ex art. 1491 cod.civ., presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto, per cui la citata norma non opera quando, trattandosi di contratto concluso per mezzo di rappresentante, la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)