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Sez. L, Sentenza n. 621 del 02/02/1982 (Rv. 418378 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DOMANDA PRINCIPALE TENDENTE AD OTTENERE LA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DOMANDA SUBORDINATA DIRETTA AD OTTENERE IL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - DECADENZA CONSEGUENTE AL MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RECLAMO - RIFERIMENTO ALLA SOLA DOMANDA PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418378-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DOMANDA PRINCIPALE TENDENTE AD OTTENERE LA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DOMANDA SUBORDINATA DIRETTA AD OTTENERE IL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - DECADENZA CONSEGUENTE AL MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RECLAMO - RIFERIMENTO ALLA SOLA DOMANDA PRINCIPALE.*

Per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali, quale prevista dal quarto comma dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (sul trattamento giuridico del personale delle ferrovie e tramvie in concessione), come risultante dallo articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633 deve intendersi ogni pretesa che abbia, come oggetto immediato e diretto il pagamento di una determinata somma di denaro, ancorché sia controverso, non solo il quantum, ma persino l'an del credito vantato e, per i fini della decisione, si richieda il preliminare esame di questioni prive di contenuto patrimoniale. Pertanto - prima dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 - nell'ipotesi di agente che avanzasse in via principale domanda tendente ad ottenere la promozione automatica, a seguito di avvenuta destinazione a funzione superiore e, in linea subordinata, richiedesse solo il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, la decadenza conseguente al mancato o tardivo esperimento del reclamo di cui al comma secondo del sopra richiamato art. 10, colpiva esclusivamente l'Azione proposta in via principale, e non anche quella svolta in via gradata, attinente a pretese esclusivamente economico-patrimoniali, pur se l'accertamento del suo fondamento presupponesse il controllo sull'avvenuto espletamento di mansioni differenti e superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento ottenuto. (V 3788/80, mass n 407630; (V 5207/78, mass n 394957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)