diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 866 del 26/03/1971 (Rv. 350748 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - REALIZZAZIONE SPONTANEA - IMPOSSIBILITA PER INADEMPIMENTO D'UNA PARTE - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA EX ART 2932 COD CIV - INAMMISSIBILITA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350748-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - REALIZZAZIONE SPONTANEA - IMPOSSIBILITA PER INADEMPIMENTO D'UNA PARTE - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA EX ART 2932 COD CIV - INAMMISSIBILITA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO.*

L'interesse del contraente a realizzare la Forma pubblica del contratto, che gia sia stato stipulato per scrittura privata, non trova tutela, contro l'inadempimento dell'altra parte, nelle norme dell'art 2932 cod civ sulla esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, ma puo ben essere soddisfatto da una sentenza di mero accertamento, che rende possibile il compimento delle forme di pubblicita prescritte dalla legge per la opponibilita a terzi di determinati negozi per i quali e necessario un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata, o accertata giudizialmente. (Conf 1471'69, mass n 340282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)