diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7151 del 29/11/1983 (Rv. 431752 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - SIMULAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431752-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - SIMULAZIONE - RILEVANZA.*

Quando la pubblica amministrazione, per la realizzazione delle sue finalità, ricorra agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, l'attività negoziale, per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla stessa scaturiscono, rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune, salve le eventuali interferenze di norme di diritto pubblico integrative o modificative, e solo restando operanti le regole della disciplina amministrativa attinenti all'organizzazione della pubblica amministrazione ed alla formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni. In particolare, nel contratto di appalto di opere pubbliche, pur essendo riservata all'amministrazione una posizione preminente e direttiva, non viene alterata la corrispettività delle prestazioni, né viene mutata la funzione essenzialmente privatistica di conseguire un Opus definitum benché l'opera appaltata sia destinata alla realizzazione di fini pubblici; di conseguenza, anche in tale contratto può avere Rilevanza la simulazione, poiché anch'esso, nella fase della negoziazione e della stipulazione, che segue alla fase preparatoria ed a quella di approvazione, meramente interne e propedeutiche alla stipulazione, resta assoggettato al diritto comune per quanto riguarda la manifestazione di volontà dell'organo che rappresenta la pubblica amministrazione e l'accettazione della controparte. (V 2219/80, mass n 405888; (V 1169/73, mass n 363693; (V 698/71, mass n 350748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1655, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 325, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)