Sez. L, Sentenza n. 744 del 08/02/1982 (Rv. 418560 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - DISCIPLINA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - DISCIPLINA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - LIMITI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
L'art. 4, comma quinto, della legge 10 dicembre 1973 n. 814, secondo cui il giudice alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, deve concedere all'affittuario convenuto in giudizio per morosità, un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, si applica solo in relazione alle annate agrarie dal 1970/ 1971 al 1972/1973 e non contrasta con lo art. 3 della Costituzione perché il diverso trattamento riservato ai conduttori di immobili rustici rispetto ai conduttori di immobili urbani, in tema di morosità, si giustifica con la diversa natura del bene oggetto del rapporto. (Conf 4412/81, mass n 415107; (Conf 2128/80, mass n 408982).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)