Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 06/04/1983 (Rv. 427286 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4, quinto comma, della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - il quale prevede la concessione di un termine di grazia per la sanatoria della morosità nel pagamento del canone - integra una disposizione eccezionale che opera con esclusivo riguardo alle annate agrarie contemplate nei commi precedenti e, pertanto, non è invocabile relativamente ad inadempienze inerenti ad annata anteriore a quella 1970/71. (V 3895/82, mass n 421843; (V 744/82, mass n 418560; (Conf 4316/82, mass n 422288).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)