Sez. 1, Sentenza n. 3302 del 20/05/1980 (Rv. 407107 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
La prova della conoscenza dello stato di insolvenza, richiesta dall'art 67, comma secondo, legge fallimentare, lungi dal richiedere la dimostrazione della precisa situazione psicologica di conoscenza e di opinione nel terzo, puo ritenersi raggiunta in via di presunzione semplice attraverso la dimostrazione dell'esistenza di uno stato di fatto idoneo, di per se, a rivelare ad un soggetto di normale prudenza e avvedutezza la presenza di una situazione di dissesto. (Conf 2667/77, mass n 386336).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)