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Sez. 1, Sentenza n. 5334 del 09/08/1983 (Rv. 430249 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA - FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE NEL PERIODO "SOSPETTO" - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430249-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA - FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE NEL PERIODO "SOSPETTO" - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, la esistenza dello stato di insolvenza del debitore nel periodo considerato "sospetto", ai fini dell'Azione revocatoria, è presunto dalla legge; e ciò che rileva, ai fini del giudizio promosso dal curatore ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, è la conoscenza che di tale stato abbia il soggetto passivo dell'Azione e, più precisamente, di circostanze idonee di per sè a rivelarlo ad un soggetto di normale avvedutezza e prudenza, e quindi tali da giustificare una presunzione di effettiva conoscenza. (in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che ha ravvisato la scientia decotionis nella banca che, espletando il servizio di cassa per un'imponente mole di operazioni per il cliente poi fallito, poteva valutare costantemente lo stato delle capacità finanziarie del cliente stesso, nonché il fatto se quest'ultimo, attraverso il modo con cui faceva fronte ai propri obblighi, dava affidamento). (V 3253/81, mass n 413836; (V 4182/80, mass n 408055; (V 3302/80, mass n 407107; (V 3267/80, mass n 407069).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)