Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 23/06/1977 (Rv. 386336 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - PROVA PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA - CIRCOSTANZE DI PUBBLICO DOMINIO RENDENTI INVEROSIMILE L'IGNORANZA DEL PREDETTO STATO - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - PROVA PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA - CIRCOSTANZE DI PUBBLICO DOMINIO RENDENTI INVEROSIMILE L'IGNORANZA DEL PREDETTO STATO - RILEVANZA.*
La prova della conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, al fine della revocatoria prevista dall'art 67 secondo comma della legge fallimentare, puo essere fornita dal curatore anche per presunzioni, quali quelle desumibili da circostanze che evidenzino uno stato d'insolvenza di pubblico dominio (per protesti, procedure esecutive, istanze di fallimento ecc), e, quindi, rendano inverosimile l'ignoranza del medesimo da parte del convenuto in revocatoria. (V 4426/76, mass n 383144; (V 932/76, mass n 379582).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)