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Sez. L, Sentenza n. 3349 del 14/05/1983 (Rv. 428244 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428244-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - AMMISSIONI DELLE PARTI IN ORDINE A DIRITTI INDISPONIBILI - VALORE PROBATORIO.*

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili - rese sia nel corso di cause a questi relativi, sia stragiudizialmente (nella specie, ammissioni compiuta da un lavoratore infortunato ad un ispettore dell'Inail, nel corso dell'inchiesta da questi condotta) - non possono assumere valore di confessione in senso stretto e quindi di prova legale, ma possono essere utilizzate dal giudice quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in Unione con altri elementi probatori. (Conf 3637/77, mass n 387260).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)