Sez. 2, Sentenza n. 12783 del 31/05/2007 (Rv. 597617 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Documenti prodotti in udienza - Formalità - Menzione a verbale - Sufficienza - Inserimento nel fascicolo e mantenimento a disposizione della controparte e del giudice - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
L'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. prevede che per i documenti prodotti in udienza è sufficiente che ne sia fatta menzione nel verbale, esonerando la parte dalle formalità che la norma prevede per il deposito dei documenti fuori udienza; tuttavia, il deposito di documenti, qualunque sia la relativa modalità e a differenza della semplice esibizione, impone che l'atto sia effettivamente inserito nel fascicolo di parte e rimanga in cancelleria a disposizione dell'altra parte e del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso la legittimazione ad impugnare di una società in cui si era asseritamente trasformata quella costituita in primo grado, mancando nel fascicolo la visura camerale - la cui produzione era attestata a verbale - che avrebbe dovuto fornire la prova della trasformazione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)