Sez. 1, Sentenza n. 4573 del 21/05/1990 (Rv. 467288 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
La commissione tributaria di secondo grado, che abbia rimesso le parti dinanzi a quella di primo grado, affermando la natura tributaria della controversia, esclusa dai primi giudici, non può - non ricorrendo i presupposti del conflitto di Competenza - richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, ove la commissione di primo grado le restituisca gli Atti sul rilievo dell'avvenuta rimessione della causa in primo grado al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 4932/88, mass n 459753; (V 3771/77, mass n 387437).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)