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Sez. 2, Sentenza n. 11138 del 23/12/1994 (Rv. 489400 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE | Macchinari pericolosi - Distanza ex art.890 cod. civ. presunzione assoluta di nocività e pericolosità - Condizione - Regolamento edilizio prevedente tale distanza - Mancanza - Presunzione relativa di pericolosità - Prova contraria - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489400-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE

La disciplina delle distanze prevista per i macchinari pericolosi dall'art. 890 c.c. è collegata ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha solamente una presunzione di pericolosità che può essere superata ove si dimostri che in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti può ovviarsi al pericolo di danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)