Sez. 2, Sentenza n. 4040 del 05/09/1978 (Rv. 393637 - 01)
PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISTANZA PREVISTA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - FONDAMENTO - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE DI PERICOLOSITA O NOCIVITA - MANCANZA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - PROVA DELLA INSUSSISTENZA DI PERICOLO - AMMISSIBILITA.*
PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISTANZA PREVISTA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - FONDAMENTO - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE DI PERICOLOSITA O NOCIVITA - MANCANZA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - PROVA DELLA INSUSSISTENZA DI PERICOLO - AMMISSIBILITA.*
Il rispetto della distanza, prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art 890 cod civ, e collegato ad una presunzione assoluta di nocivita o pericolosita, che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente una presunzione di pericolosita, che puo essere superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarita della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, puo ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino. (Conf 603/76, mass n 379250; (Conf 2914/73, mass n 366546; (Conf 14/73, mass n 361759).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)