diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 09/11/1982 (Rv. 423650 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE - DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - MANCATO CONSENSO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZE - AZIONE DI RILASCIO O DI REVINDICA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423650-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE - DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - MANCATO CONSENSO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZE - AZIONE DI RILASCIO O DI REVINDICA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - IMPROPONIBILITÀ.*

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 cod. civ.. nella specie: attraverso la stipula di una locazione ultranovennale senza il consenso degli altri comproprietari), senza che agli altri partecipanti, che gli hanno lasciato la completa disponibilità della cosa, possa competere Azione di rilascio, e tantomeno di revindica, nei confronti del conduttore, salvo il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino-locatore, ove la sua attività risulti pregiudizievole agli interessi della comunione. (V 399/82, mass n 418100; (V 3070/81, mass n 413637; (V 1093/80, mass n 404566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)