diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21209 del 14/10/2010 (Rv. 615067 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Regime normativo introdotto con il d.lgs. n. 112 del 1998 - Azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie invalidanti - Inammissibilità - Presupposto - Domanda amministrativa - - Conseguenza - Domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Possibilità di riconoscere la pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971 in assenza di domanda amministrativa e giudiziaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615067-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel regime normativo introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (applicabile "ratione temporis") è inammissibile l'azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie invalidanti, a prescindere dall'istanza di attribuzione di prestazioni assistenziali, di cui costituisce presupposto necessario la domanda amministrativa rivolta all'ente (Regione od Inps) chiamato a rispondere del debito ai sensi dell'art. 130 del citato d.lgs. n. 112 del 1998. Ne consegue che nel giudizio relativo alla spettanza dell'indennità di accompagnamento resta precluso, ove la relativa domanda non sia stata proposta in sede amministrativa e giudiziaria, il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, dovendosi escludere che quest'ultima sia compresa implicitamente in quella volta a conseguire l'indennità di accompagnamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)