diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2906 del 07/02/2013 (Rv. 625440 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento - Trasformazione non imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono - Conto economico - Esclusione per l'intero - Quote di ammortamento deducibili - Soggette al d.m. 31 dicembre 1988 - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625440-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

L'art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dettando le regole di deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, pertanto non iscritte per l'intero importo nel conto economico, dispone che le stesse restino fiscalmente svincolate dai beni ai quali ineriscono, sicché la ripartizione quinquennale della eccedenza non è influenzata dalla sorte del bene. Diversamente, le quote di ammortamento deducibili restano soggette al d.m. 31 dicembre 1988, in quanto si computano applicando il coefficiente ministeriale al costo aumentato delle spese capitalizzate, pertanto, ai fini fiscali, il piano di ammortamento dei cespiti immobiliari resta rigido.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DM Finanze 31/12/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)