Sez. 2, Sentenza n. 4698 del 12/05/1999 (Rv. 526230 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Successione tra originari litisconsorti - Diritto autonomo all'impugnazione del successore - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Poiché il successore a titolo particolare nel diritto controverso è titolare di un autonomo diritto di impugnazione, che non può essere vanificato dall'acquiescenza prestata dal dante causa alla sentenza pronunciata nei suoi confronti, qualora un litisconsorte necessario trasferisca all'altro il diritto per atto tra vivi non rileva ai fini della validità dell'impugnazione dell'acquirente la mancata impugnazione da parte dell'alienante della sentenza emanata nei confronti di entrambi (nella specie, proposta azione di riduzione delle donazioni per violazione della legittima, di collazione e divisione ereditaria, più soggetti succedevano "mortis causa" nella posizione attorea e quindi l'uno trasferiva all'altro i propri diritti nel corso del giudizio di appello; impugnata la sentenza di secondo grado dal solo avente causa con ricorso notificato a tutte le parti originarie ed eccepito dal controricorrente che la procura non era stata sottoscritta dal litisconsorte, la S.C. ha affermato l'esposto principio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)