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Sez. 3, Sentenza n. 6255 del 29/11/1984 (Rv. 437880 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SANATORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437880-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SANATORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La sanatoria dell'inadempienza entro il termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte del concedente - prevista, in tema di contratti agrari, dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - trova applicazione limitatamente a quegli inadempimenti che siano passibili di tale sanatoria (quali la morosità, gli obblighi di razionale coltivazione e manutenzione del fondo, il divieto di subaffitto) o che consentano il ripristino dello equilibrio economico e la base fiduciaria del rapporto, restandone invece esclusi quelli che abbiano origine in una condotta del coltivatore avente i caratteri della violenza e della frode e che integra ipotesi di reato.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)