Sez. 3, Sentenza n. 4836 del 14/11/1989 (Rv. 464205 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - ONERE DEL CONCEDENTE - ASSOLUZIONE - MODALITÀ - INADEMPIMENTO NON SANABILE PER ESSERE IMPOSSIBILE IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTERIORE - PREVIA CONTESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - ONERE DEL CONCEDENTE - ASSOLUZIONE - MODALITÀ - INADEMPIMENTO NON SANABILE PER ESSERE IMPOSSIBILE IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTERIORE - PREVIA CONTESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di contratti agrari l'Onere del concedente, di contestare all'affittuario l'inadempimento prima di ricorrere all'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, è da ritenere osservato anche quando non contenga l'indicazione delle motivate richieste del concedente potendo queste considerarsi implicitamente espresse attraverso la indicazione dell'inadempimento in quanto l'affittuario è così posto a conoscenza del comportamento necessario per eliminarlo e però è necessario che la contestazione contenga l'espressa menzione della diffida ad adempiere entro tre mesi e che tale termine sia interamente decorso prima dell'inizio dell'Azione giudiziaria. Peraltro, la stessa previa contestazione non è necessaria quando l'inadempimento non sia sanabile per essere impossibile il ripristino della situazione anteriore (nel caso gli affittuari avevano tagliato gli alberi del fondo). (V 5846/88, mass n 460354, sulla prima parte; (V 6255/84, mass n 437880, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)