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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018 (Rv. 648700 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., anteriore alle modifiche di cui all'art. 2 l. n. 263 del 2005 - Compensazione giustificata dall'"esiguo valore della causa" - Violazione di legge - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648700-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazionale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese giustificata dall'esiguo valore della causa si traduce, allorquando l'importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l'illogicità e l'erroneità delle motivazioni addotte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)