Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24531 del 02/12/2010 (Rv. 615379 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Condizioni - Censurabilità in cassazione - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)