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Sez. L, Ordinanza n. 3470 del 17/02/2026 (Rv. 677763-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Particolari condizioni ambientali e operative - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677763-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime di dovere, di cui all'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta dalla causa di servizio o dall'insalubrità delle condizioni di lavoro ordinarie, occorrendo che la stessa sia legata all'esistenza di particolari condizioni ambientali od operative che comportino un quid pluris rispetto al compito istituzionale svolto e non siano comuni alla generalità degli appartenenti al medesimo servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato i presupposti per il riconoscimento della equiparazione alle vittime del dovere nonostante le condizioni lavorative - partecipazione a esercitazioni a fuoco con armi portatili e bombe a mano senza dispositivi di protezione acustica - fossero comuni a tutti i militari di leva coinvolti nelle medesime attività di addestramento).

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)