Sez. L, Sentenza n. 15 del 10/01/1990 (Rv. 464730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DI ALTRO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIVERSO LIVELLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EMOLUMENTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL SALARIO BASE PREVISTO DAL CONTRATTO NAZIONALE - PREVALENZA SULLA PATTUIZIONE DI LIVELLO AZIENDALE SUI "SUPERMINIMI" - INAMMISSIBILITÀ - CUMULO DI ENTRAMBI GLI EMOLUMENTI SENZA ASSORBIMENTO - LICEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DI ALTRO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIVERSO LIVELLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EMOLUMENTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL SALARIO BASE PREVISTO DAL CONTRATTO NAZIONALE - PREVALENZA SULLA PATTUIZIONE DI LIVELLO AZIENDALE SUI "SUPERMINIMI" - INAMMISSIBILITÀ - CUMULO DI ENTRAMBI GLI EMOLUMENTI SENZA ASSORBIMENTO - LICEITÀ.*
L'art. 2077 cod. civ. regola esclusivamente i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, ma non anche quelli fra contratti collettivi di diverso livello, con la conseguenza che, pattuita in Sede di contrattazione nazionale l'erogazione di un determinato emolumento aggiuntivo rispetto al salario base (nella specie, il premio di rendimento previsto dal C.C.n.L. assicredito per il periodo successivo al 1974), detta norma non implica la prevalenza di tale pattuizione su quella di livello aziendale avente ad oggetto la corresponsione di "superminimi" e non impedisce, pertanto, il cumulo, in favore dei lavoratori interessati, di entrambi gli emolumenti, senza assorbimento del secondo nel primo. (V 5933/87, mass n 454323; (V 4354/86, mass n 447118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)