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Sez. L, Sentenza n. 5933 del 07/07/1987 (Rv. 454323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA ANCHE IN PEIUS DEI CONTRATTI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA ANCHE IN PEIUS DEI CONTRATTI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*

I contratti aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi e, come tali, possono derogare - anche in peius per i lavoratori - ai contratti collettivi nazionali (ed, in genere, di livello superiore), non essendo, in tal caso, applicabile la regola dell'art. 2077 cod. civ. in tema di rapporto tra contratti collettivi ed individuali di lavoro. (V 4354/86, mass n 447118; (V 2017/86, mass n 445222; (V 829/86, mass n 444368; (V 6508/85, mass n 443579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)