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Sez. 1, Sentenza n. 13860 del 24/09/2002 (Rv. 557529 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione o domanda successiva al giudizio di divorzio - Ammissibilità - Condizioni - Applicazione dei criteri di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557529-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La norma di cui all'art. 9 legge n. 898 del 1970, che consente la revisione delle condizioni di divorzio relative, tra l'altro, ai rapporti economici per sopravvenienza di "giustificati motivi", può essere legittimamente applicata, in difetto di espresse distinzioni, anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente a tale pronuncia ed in relazione al citato art.9, la determinazione dell'assegno precedentemente non fissato; peraltro anche in tal caso non deve essere compiuta una nuova (o prima) determinazione della misura dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 legge cit., in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, contenuti nel suddetto art. 9, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)