Sez. L, Sentenza n. 712 del 23/01/1997 (Rv. 501986 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA | Presupposto - "Res dubia" - Mancanza - Annullamento - Inammissibilità - Requisiti soggettivi per l'annullamento - Colpa grave nella proposizione della lite - Insufficienza - Dolo - Necessità.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una "res dubia", che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sè, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 cit., richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)