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Sez. 3, Sentenza n. 3797 del 04/06/1988 (Rv. 459031 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459031-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dello art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La Mancanza di detto presupposto esclude, di per sè, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971, richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo. (V 4790/77, mass n 388397; (Conf 997/63, mass n; (Conf 2661/64, mass n; (Conf 2431/65, mass n; (Conf 3024/67, mass n 330745; (Conf 6191/84, mass n 437834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)